Lo statuto

Articolo 1° 

La Fondazione, costituita in data 16 giugno 1993 dalla LEGA PER L’OSTEOPOROSI PIEMONTE costituita  nel 1986, è denominata FONDAZIONE PER L’OSTEOPOROSI ONLUS.

La Fondazione dovrà usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “onlus”.

La Fondazione ha sede in Torino, via Po n. 18, e ha durata illimitata.


Articolo 2°

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha per fine esclusivo, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel campo della prevenzione e del trattamento dell’osteoporosi svolgendo l’attività nei seguenti settori:

  • assistenza sociale
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente ovvero affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite da apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, tra le quali, a titolo esemplificativo:

a) agevolare e promuovere, anche mediante la raccolta di fondi ed elargizioni varie, la ricerca scientifica e l’attività clinica nel campo della prevenzione e del trattamento dell’osteoporosi in ambito universitario e ospedaliero;

b) diffondere la conoscenza delle attività di studio e ricerca sull’osteoporosi che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale;

c) svolgere opera di informativa e di sensibilizzazione della popolazione e dell’attività pubblica circa l’osteoporosi sottolineando il carattere di malattia diffusa e le possibilità di prevenzione e cure, interagendo con il Ministero e gli assessorati regionali per la salute per proporre e sollecitare provvedimenti adeguati alla gravità e alla diffusione dell’osteoporosi;

d) promuovere e favorire in ambito nazionale la costituzione di sezioni regionali/provinciali che svolgano attività coordinate, anche al fine di pervenire ad una comune raccolta di dati  per la diagnosi precoce, la prevenzione ed il trattamento dell’osteoporosi e nell’adozione delle opportune terapie preventive;

e) promuovere e sviluppare, anche indirettamente, ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa l’organizzazione di corsi di aggiornamento per medici e operatori sanitari;

f) diffondere informazioni e notizie scientifiche nonché notiziari inerenti i propri scopi sociali, anche via web;

g) promuovere e sostenere associazioni, anche di volontariato, con scopi analoghi, anche partecipando alla loro costituzione.


Articolo 3°

II patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dalla Lega fondatrice e da Enti o Privati;
  2. dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione, a qualsiasi titolo nonché da elargizione o contributi da parte di Enti e/o Privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui al precedente art. 2;
  3. dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

Alla data del 4 dicembre 2014 il patrimonio della Fondazione ammonta ad euro 185.000 (centottantacinquemila) e può essere incrementato ma non ridotto al di sotto dell’importo di euro 135.000 (centrotrentacinquemila) che costituisce patrimonio indisponibile della Fondazione.


Articolo 4°

La Fondazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi:

  1. con le rendite del suo patrimonio;
  2. con ogni eventuale contributo ed elargizione come lasciti, legati, donazioni e oblazioni destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo ritenuto più idoneo e redditizio.


Articolo 5°

Organi della Fondazione sono:

– il Presidente della Fondazione

– il o i Vice Presidenti

– il Consiglio di Amministrazione

– il Segretario Generale e il Tesoriere, se nominati

– il Comitato Tecnico Scientifico

– il Collegio dei Revisori dei Conti.


Articolo 6°

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 membri compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati in atto costitutivo o cooptati ai sensi del comma successivo, restano in carica a tempo indeterminato.

In caso di dimissioni o di impedimento o di assenza non giustificata ad almeno tre Consigli di Amministrazione conseguitivi, di uno o più componenti, il Consiglio provvederà, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica a cooptare nuovi consiglieri o a ridurne il numero (purché vengano rispettati i limiti di cui sopra).


Articolo 7°

Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i suoi componenti un Presidente e uno o due Vice Presidenti che durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione e quelli conferitegli eventualmente dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare o revocare procuratori, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, se nominato, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Può delegare tale compito, in tutto o in parte, ad uno dei Vice Presidenti o al Segretario Generale, se nominato.

Il Presidente può assumere qualsiasi provvedimento di straordinaria amministrazione che abbia carattere d’urgenza riferendone nella prima adunanza del Consiglio di Amministrazione successivo.


Articolo 8°

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di nomina di due Vice Presidenti, da quello designato dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta.


Articolo 9°

II Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare e a titolo meramente esemplificativo:

– approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo. II bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

– delibera i regolamenti;

– determina i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;

– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;

– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o Privati, Nazionali e Internazionali;

– delibera l’eventuale costituzione di centri di studio, di ricerca, di diagnosi e terapia e ne regola l’organizzazione ed il funzionamento;

– provvede alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

– provvede eventualmente alla nomina del Segretario Generale e del Tesoriere;

– provvede alla nomina di tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

– provvede alla nomina ed al licenziamento del personate dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

– delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti;

– delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a lui spettanti per statuto.


Articolo 10°

II Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Segretario Generale, se nominato, che assolve alle funzioni di segretario del consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Tecnico Scientifico.


Articolo 11°

II Comitato Tecnico Scientifico è composto da cinque a  dieci componenti, oltre il Presidente della Fondazione che di diritto presiede il comitato stesso, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra le  personalità distintesi nel campo di attività rientrante negli scopi della Fondazione.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi devono essere sostituiti entro 30 giorni in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso.


Articolo 12°

Il  Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

– ha la diretta responsabilità dell’attività svolta in campo scientifico e clinico da eventuali centri istituiti dalla Fondazione;

– formula proposte sull’attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nella attuazione di detta attività;

– esprime il suo parere su programmi od attività ad esso sottoposti.

 

Articolo 13°

Il Consiglio di Amministrazione può eventualmente nominare il Segretario Generale.

Egli collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e all’esecuzione dei programmi di attività della Fondazione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione. Predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente.

Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personate dipendente della stessa.

Il Segretario Generale, se nominato, è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione e coordina le attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione.


Articolo 14°

Il Tesoriere, se nominato, provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione e cura l’osservanza delle norme di legge che regolano gli incassi e i pagamenti.


Articolo 15°

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, nominati tutti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 9, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. 460/97.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifica di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.


Articolo 16°

L’intero Consiglio di Amministrazione, ivi compresi il Presidente ed i Vice Presidenti, non percepirà alcun emolumento.


Articolo 17°

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa o, comunque, di insufficienza del patrimonio per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione si estinguerà e il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fini di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 18°

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.


Articolo 19°

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

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